IMU 2018
Si comunica che con deliberazione C.C. n. 06 del 23/04/2014 è stata determinata la conferma, anche per l'anno 2014, delle aliquote dell'Imposta Municipale Propria (I.MU.) e delle relative detrazioni, già stabilite con delibera C.C. n. 26/2012 e nello specifico:
- 0,80% per i fabbricati diversi dalle abitazioni principali e relative pertinenze nonchè per i fabbricati ed immobili ad uso non abitativo;
- 0,40% per l'abitazione principale, limitatamente alle categorie A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze.
- detrazione di €. 200,00 rapportati al periodo dell'anno, limitatamente alle categorie A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze.
Con successva deliberazione C.C. n. 25 del 07/08/2014 è stata integrata la deliberazione sopra indicata.
Nello specifico è stata fissata un'ulteriore aliquota dello 0,50% per l'unità immobiliare concessa in comodato dal contribuente ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale.
Si è dato altresì atto che il comma 708 dell'art. 1 della L. 27/12/2013 n. 147 (Legge di Stabiltà 2014) ha stabilito che a decorrere dal 01/01/2014 NON è dovuta l'IMU sui fabbricati rurali ad uso strumentale.
Con delibera C.C. n. 23 del 08/08/2015 sono state CONFERMATE, per l'anno 2015, le aliquote in vigore nell'anno 2014.
Con delibera C.C. n. 11 del 30/04/2016, sono state CONFERMATE, per l'anno 2016, le aliquote già in vigore nell'anno 2014.
Con la stessa delibera è stato dato atto che la base imponibile per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazioni principali, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonchè dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato, è ridotta del 50% ai sensi dell'art. 1, comma 10 della L. 28/12/2015 n. 208 (Legge di Stabilità 2016) con decorrenza dal 1° gennaio 2016.
Il beneficio sopra indicato si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso Comune un'altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categosrie A/1, A/8 e A/9.
Con delibera C.C. n. 04 del 16/02/2017, sono state CONFERMATE, per l'anno 2017, le aliquote già in vigore per l'anno 2014.
Con la stessa delibera è stato dato atto che la base imponibile per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazioni principali, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda solo un immobile in Italia e risieda anagraficamente nonchè dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato, è ridotta del 50% ai sensi dell'art. 1, comma 10 della L. 208/2015.
Il beneficio sopra indicato si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso Comune un'altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità immobiliari classificate nelle categorie A/1, A/8 e A/9.
Con delibera C.C. n. 04 del 03/02/2018, sono state CONFERMATE, per l'anno 2018, le aliquote già in vigore per l'anno 2014.
Con la stessa delibera è stato dato atto che la base imponibile per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazioni principali, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda solo un immobile in Italia e risieda anagraficamente nonchè dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato, è ridotta del 50% ai sensi dell'art. 1, comma 10 della L. 208/2015.
Il beneficio sopra indicato si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un'altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità immobiliari classificate nelle categorie A/1, A/8 e A/9.
Il versamento della PRIMA RATA dell'IMU dovrà essere effettuato entro il 16/06/2018 sulla base delle deliberazioni sopra indicate, utilizzando il modello F24.
Il versamento della SECONDA RATA dell'IMU dovrà essere effettuato entro il 16/12/2018 sulla base delle deliberazioni sopra indicate, utilizzando il modello F24.
Documentazione
Delibera C.c. n. 04 del 03/02/2018![]() | |
Del. C.C. n. 04 del 16/02/2017![]() | |
Del. C.C. n. 11 del 30/04/2016![]() | |
Del. C.C. n. 23 del 08/08/2015![]() | |
Delibera C.C. n. 25 del 07/08/2014![]() | |
Delibera C.C. n. 06 del 23/04/2014![]() | |